DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI
(PALETRE COMUNALI)
(approvato con deliberazione GC n. 16 del 29/01/2003)
ART. 1
L’Amministrazione Comunale concede gli impianti sportivi comunali in uso alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni sportive organizzate e promosse dalle società medesime.
ART. 2
Gli impianti sportivi sono concessi con priorità alle società sportive cittadine.
Qualora le società sportive cittadine richiedano lo stesso impianto per la stessa data, sarà autorizzato l’uso dell’impianto alla società che risulterà aver presentato per prima la richiesta di utilizzo.
ART. 3
Le società sportive che richiedano l’utilizzo di impianti sportivi dovranno precisare gli orari di effettivo svolgimento dell’iniziativa e/o manifestazioni e potranno ottenere l’uso dell’impianto per un periodo di tempo che comprenda, oltre allo svolgimento della manifestazione, 1 ora precedente ed 2 ore successive.
ART. 4
Le società sportive possono utilizzare le attrezzature sportive di cui gli impianti sono dotati, dando per inteso che ogni società dovrà utilizzare le attrezzature necessarie allo svolgimento della disciplina praticata.
ART. 5
L’accesso alla palestra ed ala campo gioco delle strutture sportive è consentito solo ed esclusivamente a persone che calzino scarpe da ginnastica o che siano a piedi scalzi.
E’ severamente vietato il calpestio delle zone di allenamento e/o gioco con le scarpe usate fuori dalle strutture sportive.
I tatami dovranno essere usati, rigorosamente a piedi scalzi, per evitare che si sciupino.
ART. 6
Il raggiungimento delle strutture sportive, attraverso i camminamenti posti nell’area circostante, è consentito solo ed esclusivamente a piedi.
E’ fatto divieto assoluto di entrare nell’area circostante le strutture sportive con automezzi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.
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