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| Immagini delle manifestazioni estive 2009 |  |
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COMUNE CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
UNI ENI ISO 14001:2004 |
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Servizi Comunali - Tributi Commercio - Ufficio Tributi
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| Ufficio Tributi |
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Informazioni generali
Ubicazione: palazzo comunale di p.za Italia – I° terra Orario di ricevimento:
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Telefono: 0182/970.000
Fax: 0182/950.695
e-mail:tributicommercio@comuneborghetto.it
Personale addetto: Claudia Bologna - funzionario T.P.O. Bruzzone Danila Mastroianni Sonia Valenzo Cinzia
Competenze I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani T.O.S.A.P. – Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Notizie generali sulla fiscalità locale
Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni L’ufficio provvede alla distribuzione gratuita della modulistica necessaria per i versamenti e le dichiarazioni.
I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili L’Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da chiunque possegga beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) nel territorio dello Stato.
Il servizio fornisce informazioni relative alla compilazione della dichiarazione I.C.I. inoltre, informa sulle ultime direttive in materia, controlla e verifica le dichiarazioni I.C.I., controlla e verifica i versamenti, emette gli avvisi di liquidazione e provvede agli accertamenti.
Soggetti passivi Sono soggetti passivi dell’Imposta i proprietari, ovvero i titolari del diritto d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie nonché i titolari di concessione su aree demaniali ed i locatari finanziari (Leasing in quanto il locatario semplice rimane completamente estraneo al rapporto di imposta), su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Si ricorda che per i Cittadini Italiani non residenti sul territorio dello Stato per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non sia destinata diversamente (locazione annuale o stagionale) si applica l’aliquota ordinaria con la detrazione per abitazione principale.
Come si determina il valore dell’immobile Per calcolare l’Imposta Comunale sugli Immobili, occorre prima di tutto definire il valore tassabile, ossia quella che di norma viene definita la “base imponibile”. A questo fine occorre pertanto distinguere se si tratta di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% (cinque per cento) moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale appartenente e più specificatamente: per 100 (cento) per le abitazioni ed i fabbricati a destinazione varia iscritti nelle categorie catastali A e C (con esclusione delle categorie A10 e C1); per 50 (cinquanta) per gli uffici, gli studi privati (categoria A10), gli alberghi, banche, opifici etc. (categoria catastale D); per 34 (trentaquattro) per i negozi (categoria C1); per 140 (centoquaranta) per i fabbricati a destinazione varia iscritti nella categoria catastale B (ex art. 2 – comma 45 della Legge n. 286/2006); Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito domenicale rivalutato del 25 % (venticinque per cento), moltiplicato per 75% (settantacinque per cento) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio
Aliquote Aliquota per abitazione principale non esente (A1 – A8 – A9) 4,60 per mille-Aliquota ordinaria 7,00 per mille Aliquota agevolata 5,00 per mille Detrazione per abitazione principale non esente (A1 – A8 – A9) €uro 104,00
Esenzione ICI prima casa A decorrere dall’anno d’imposta 2008 il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, come convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 126, ha espressamente previsto all’art. 1 – 1° comma – l’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Con lo stesso viene di fatto disposto: “1. A decorrere dall'anno 2008 é esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. 3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.”
Inoltre in applicazione della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale – n. 12/DF del 5 giungo 2008 e della la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 4 marzo 2009, l’esenzione di cui trattasi si estende altresì: a. pertinenze dell’abitazione principale, come individuate dall’art. 4 – 3° comma – del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; b. immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, purchè non ricadenti nelle categorie catastali A1- A8 e A9, concessi a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare a favore dei suoi parenti ed affini sino al primo grado, nonché il coniuge, purché gli stessi abbiano la propria residenza anagrafica in quell’immobile (art. 59 – lettera e) - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); c. l'unità immobiliare, purchè non ricadente nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
L’esenzione, per i casi di cui ai precedenti punti a) b) e c), avrà decorrenza solo dal momento della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione ICI, così come prevista dall’art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI, non avrà pertanto valore retroattivo.
Disposizioni particolari 1. L'aliquota agevolata è applicabile alle abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetto con residenza anagrafica in quell’immobile. L’applicazione delle aliquota agevolata avrà decorrenza solo dal momento della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione di cui all’art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI, non avrà pertanto valore retroattivo. 2. Maggior detrazione per abitazione principale non esente (A1 – A8 – A9) € 130,00= per titolari di pensione che alla data del 1 gennaio 2009 abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle seguenti condizioni: che risultino proprietari, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta; che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell’anno precedente non sia superiore ad € 18.075,99=
Per poter usufruire della detrazione di cui sopra il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi, per ogni anno d’imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre ) pena la decadenza del beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all’anno precedente a quello di applicazione della detrazione.
Denuncia per variazione Ai sensi dell’art. 37 – comma 53 - del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 come convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui all’ex articolo 10 – 4 comma – del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Resta tuttavia fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all’art. 37 – comma 10 – Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 come convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le modalità precedentemente in essere devono essere pertanto dichiarate tutte le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno 2009, non derivanti da registrazioni notarili presso l’Agenzia del Territorio. A titolo esplicativo si riportano, di seguito, alcuni dei casi per cui rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione: a. immobili che vengono destinati pertinenza dell’abitazione principale, o viceversa che perdano tale caratteristica; b. immobili concessi il locazione, con regolare contratto d’affitto registrato, a residenti, o che viceversa perdano tale caratteristica; c. immobili concessi in comodato a parenti o affini entro il primo grado, nonché il coniuge, o che viceversa perdano tale caratteristica; d. variazione dell’abitazione principale; e. immobili che acquisiscono i requisiti di riduzione, o viceversa che perdono tale caratteristica; f. nei casi di diritto di abitazione (art. 540 del Codice Civile); g. il coniuge assegnante nel caso di separazione o divorzio e coniuge assegnatario contitolare. La stessa dovrà essere inviata al Comune di Borghetto S. Spirito – Ufficio Tributi – piazza Italia, mediante raccomandata semplice, ovvero consegnata direttamente all’Ufficio Tributi nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e di mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Modalità di pagamento – Termini e scadenza ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO. Il versamento, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della eventuale detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere effettuata entro il 16 giugno 2010 SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2010
Modalità di versamento versamento mediante utilizzo di modello F24 (sezione ICI ed altri tributi locali) indicando come codice comune A999 ed utilizzando i seguenti codici tributo: 3901 per abitazione principale 3902 per terreni agricoli 3903 per aree fabbricabili 3904 per altri fabbricati 3906 per interessi 3907 per sanzioni Versamento sul bollettino C/C postale n. 88699038 intestato a Equitalia Sestri S.p.a. - Agente per la riscossione della provincia di Savona, effettuabile presso: tutti gli uffici postali; tutti gli sportelli dell’Equitalia Sestri S.p.a. – Agente della Provincia di Savona.
Si rende inoltre noto che anche per l’anno 2010, è possibile effettuare i pagamenti sia ICI sia Tassa Rifiuti, o altro tributo pagabile presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione – Equitalia Sestri S.p.a. di Savona, anche di altri Enti, direttamente nei locali della sede comunale di piazza Italia nelle seguenti giornate:
venerdì 11 giugno 2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; lunedì 14 giugno 2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; lunedì 11 dicembre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Inoltre come già per gli anni passati sarà nuovamente possibile effettuare i pagamenti dei tributi ICI e Ta.R.S.U. anche on-line. Per mezzo del sito http://www.equitaliasestri.it sarà infatti consentito ai contribuenti eseguire i predetti versamenti, direttamente dal proprio domicilio, attraverso carta di credito e di ottenerne ricevuta sul proprio sito di posta elettronica. I bollettini sono reperibili oltre che presso tutti gli sportelli cui è possibile effettuare il versamento anche presso l’Ufficio Tributi del Comune.
Per eventuali notizie, delucidazioni e chiarimenti potrà essere contattato l’ufficio tributi dell'area attività produttive ai seguenti recapiti: tel. 0182/970.000 - digitare 1 dopo la voce che guida alla scelta degli uffici desiderati fax. 0182/950.695 e-mail: tributicommercio@comuneborghetto.it
Modulistica: La modulistica consultabile e scaricabile è la seguente:
Modello istanza rimborso I.C.I. Modello richiesta sgravio Modello accredito rimborso I.C.I. che è altresì riportata al termine della presente pagina.
Links utili: http://www.finanze.it http://www.equitaliasestri.it www.webifel.it - www.equitaliasestri.it
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| Ultimo aggiornamento : 27/Aprile/2010 14:47:42 |
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| Documentario di Borghetto Santo Spirito... |
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